Studio Legale Bovio e Associati

20122 Milano - Via Podgora, 13

 

ILL.MO SIGNOR

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Dott Luigi Orsi

 

Il sottoscritto Avv. Caterina Malavenda, difensore di

MARIA LUISA AGNESE

e

SARA GANDOLFI

indagate nel procedimento in epigrafe indicato, nell'ambito del quale è stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., deposita la presente memoria difensiva ed espone quanto segue.

 

1.    La figura di Abdul Hadi Palazzi

 

Il Prof. Abdul Hadi Palazzi, intervistato dalla giornalista Sara Gandolfi, nell'ambito di una accesa polemica circa la possibilità di far accedere la comunità islamica al meccanismo di finanziamento dell'8 per mille del "gettito irpef, di cui possono già beneficiare altre confessioni, è un'autorità assoluta nel "mondo islamico", non solo italiano.

Nato a Roma nel 1961, dopo aver completato gli studi di filosofia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Shaykh Abdul Hadi Massimo Palazzi ha completato la sua istruzione islamica presso l'Università Islamica di al-Azhar (Cairo), ed al Cairo ha ricevuto l'ijazah (autorizzazione alla docenza) per la giurisprudenza islamica da Shaykh Husayn al-Husayni al Khalwati e quella per l'esegesi coranica da Shaykh Isma'il al-Azhari.

Rientrato in Italia, su autorizzazione del Gran Muftì d'Arabia Saudita Abul Aziz Ibn Baz, nel 1987 ha ricevuto il Ph.D. in Scienze Islamiche dall'Istituto-di Scienze e Ricerche Islamiche di Napoli.

Nel 1982 ha aderito all'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I.), e due anni dopo è stato nominato Direttore del suo Dipartimento Culturale. Nel 1987 l'A.M.I. lo ha ordinato come Imam per la comunità di lingua italiana e nel 1989 lo ha eletto Segretario Generale dell'Associazione e membro del Consiglio Direttivo.

Nel 1991 è stato nominato Khalifah (Vicario) per l'Italia dell'Ordine Sufi Qadiriyyah e ha fondato l'Istituto Culturale della Comunità Islamica Italiana, divendone Direttore. Nel 1997 è stato eletto membro del Consiglio Internazionale della Root & Branch Association di Gerusalemme, nel cui ambito ha co-fondato - assieme al Dr. Asher Eder - l'Associazione di Amicizia Islam-Israele, di cui è co-presidente musulmano. Nel 2002 è stato chiamato a partecipare all'Assemblea Internazionale dei Teologi Musulmani, svoltasi a Kuala Lumpur sotto gli auspici del Ministero degli Affari Religiosi della Malaysia. Nel 2003 ha rassegnato le dimissioni dalPA.M.I. e aderito al Consiglio di Fondazione dell'Assemblea Musulmana d'Italia, che l'anno dopo lo ha nominato Segretario. Nel 2005 è stato scelto come membro dell'International Advisory Board dell'Intelligence Summit, organizzazione internazionale dedicata all'analisi dello sviluppo dei movimenti terroristici.

Autore di testi ed articoli in italiano, inglese e arabo, (tradotti in altre lingue fra cui il francese, il tedesco, lo svedese, il malese e l'uzbeko) ha svolto attività di consulente per documentari RAI dall'Iran, dall'Iraq e dal Kurdistan. Cura la rassegna di vita religiosa della Comunità islamica per "Studi Romani", trimestrale dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, e collabora col trimestrale statunitense "Middle East Quarterly" e col quotidiano romano "L'opinione".

E' stato relatore e visiting professor in Turchia, in Israele, negli Stati Uniti e in Canada e ha tenuto seminari e conferenze presso l'UNESCO di Parigi, il Senato di Francia, il Sinedrio di Gerusalemme, il Counter-Terrorism Investigative Project di Washington e in numerose università italiane e estere, fra cui l'Università Ebraica di Gerusalemme, l'Università di Cambridge, la Kent Law School dell'Università di Chicago, la Brandeis University, l'Università di Toronto, l'Università del Texas e l'Università di Yale.

Un suo profilo figura nell'enciclopedia online "Wikipedia" in versione inglese, cioè quella più consultata a livello mondiale.

Attualmente è, tra l'altro, come detto, segretario generale dell'Assemblea Musulmani d'Italia, una delle congregazioni più rappresentative della comunità islamica in Italia, come si può agevolmente rilevare consultando il relativo sito internet www.amislam.com. Nella home page si trovano i riferimenti alla complessa ed articolata attività dell'associazione nonché traccia degli innumerevoli interventi del Prof. Palazzi sulla stampa nazionale ed internazionale ed alcune notizie circa la sua attività di studioso e di divulgatore del pensiero islamico moderato in numerose parti del mondo. Tra gli altri, solo per citarne un modesto esempio, spiccano la partecipazione al Summit dell'Intelligence tenutosi nel febbraio 2006, l'invito a parlare Gerusalemme dal ricostituito Sinedrio e dalla Associazione di Amicizia Islam-Israele della Root & Branch Association nel gennaio 2006, nonché un "tour" di conferenze nel 2004 in importanti città degli Stati Uniti d'America.

Il rilievo del Prof. Palazzi nella comunità islamica internazionale è dimostrato anche dall'attenzione che gli dedica un osservatore attento, scrupoloso ed assai informato delle questioni islamiche, come Magdi Allam. Il giornalista di origini egiziane, per citare solo gli interventi coevi al "pezzo" oggetto di querela, nel suo libro Bin Laden in Italia (Mondatori, 2002) - incontri con leader islamici di varie parti d'Italia - dedica l'ultima intervista proprio ad Abdul Hadi Massimo Palazzi (ali. 3). Lo stesso Magdi Allam, il 28 aprile 2003, lo intervista su "la Repubblica", ancora sulla possibilità di giungere-ad un accordo fra le istituzioni dello Stato e rappresentanti della comunità musulmana.

 

 

2.   L'antefatto dell'intervista oggetto del presente procedimento

 

La vicenda da cui trae origine l'intervista, oggetto di questo procedimento, merita di essere, sia pure per brevi cenni, delineata.

Il 5 giugno 2002 veniva pubblicata dal quotidiano "Libero" un'intervista ad Abdul Hadi Palazzi a firma di Paolo Emilio Russo (ali. 5). Nel corso della stessa, Palazzi contestava la proposta di inserire la comunità islamica fra quelle che il contribuente può indicare affinché beneficino dell'8 per mille della annuale dichiarazione dei redditi.

Il Prof. Palazzi lamentava, in sintesi, il concreto rischio che tale denaro venisse consegnato, tramite un meccanismo in teoria ineccepibile, per così dire, nelle mani sbagliate. Il Governo italiano, infatti, aveva manifestato l'esigenza di trattare con un unico interlocutore ("frutto" della mediazione fra le associazioni presenti nel territorio italiano) per condurre a termine proficuamente l'intera operazione. Tuttavia, fra i gruppi che si erano proposti in questo ruolo, ve ne erano alcuni (tra cui proprio l'UCOII) che destavano forti perplessità nel Prof. Palazzi per quella che, secondo lo studioso, presentavano forti contiguità con le posizioni di formazioni estremiste come Hamas o i Fratelli Musulmani. Il Palazzi, al contrario, è noto per le proprie convinzioni moderate e per la condotta sempre improntata alla ricerca di un dialogo interreligioso, estraneo a qualsiasi tentazione fondamentalista.

La possibilità di essere accomunati all'UCOII - o comunque ad altre associazioni religiose che non hanno preso le distanze in modo chiaro ed inequivocabile dalla violenza come forma di lotta politica - e, dunque, la necessità di giungere ad una sintesi di "compromesso" con soggetti dall'ideologia tanto differente, induceva uno dei più autorevoli rappresentanti della comunità religiosa, a rifiutare un simile "apparentamento". Il che inevitabilmente complicava l'intera operazione: il Governo, infatti, in assenza di una rappresentanza comune, avrebbe dovuto affrontare anche la difficoltà di scegliere un interlocutore privilegiato. Ciò metteva evidentemente a repentaglio un'intesa già accompagnata da polemiche di non poco conto.

Il Prof. Palazzi, perfettamente consapevole di tale ipotesi, dichiarava con chiarezza di preferire l'assenza di una intesa, rispetto ad un accordo che comportasse finanziamenti a gruppi genericamente "vicini", o comunque non manifestamente contrari, alle frange più estremiste del fanatismo religioso.

La posizione assunta dal Prof. Palazzi, proprio per la sua autorevolezza, non passava inosservata. Paolo Mieli citava proprio la sua intervista in una delle risposte ai lettori, quando ancora era lui a curare, dopo la scomparsa di Indro Montanelli, quella rubrica del quotidiano (ali. 6). Qualche giorno dopo, lo stesso odierno coindagato precisava il proprio pensiero con una missiva inviata ancora al futuro direttore del Corriere della Sera, il quale, a sua volta, gli rispondeva (ali. 7). Ancora, alla fine di luglio interveniva, sempre con una lettera a Paolo Mieli, cui quest'ultimo dava spazio e rispondeva nella apposita sezione, Valdo Spini, firmatario di una proposta di legge sul tema.

La prima intervista, dunque, come dimostrato, aveva determinato alcune reazioni, alimentando un forte dibattito sulla opportunità, in generale, di addivenire ad un'intesa con la comunità musulmana per il finanziamento attraverso il collaudato meccanismo dell'8 per mille e, in particolare, sulla identità dell'interlocutore che, all'interno di tale comunità, lo Stato italiano avrebbe dovuto necessariamente avere per perfezionare l'accordo in parola.

Una volta ospitate le diverse "voci" sul quotidiano, il direttore del settimanale "Sette" decideva di pubblicare l'intervista di cui si tratta, per riepilogare i temi di cui s'è detto e dare la possibilità, a chi aveva per primo sollevato il problema, di sviluppare il proprio pensiero, aggiungendo ulteriori argomenti a sostegno della propria posizione.

 

 

3.   La corretta applicazione del diritto di cronaca

 

Sarebbero sufficienti le indicazioni fornite finora per dichiarare la condotta di giornalista e direttore (anche a voler ritenere le affermazioni dell'intervistato effettivamente diffamatorie nei confronti del querelante) scriminata dal diritto di cronaca.

Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso di affermazioni diffamatorie "a mezzo stampa", contenute in un'intervista, hanno stabilito che:

«la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità» (Cassazione penale, sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140 Galiero e altro, in Cass. pen. 2002, pp. 98 e ss.).

Nella fattispecie, come si è dimostrato, sussistono tutti i parametri che, secondo la più autorevole giurisprudenza, consentono di ritenere legittima la condotta ascritta alla giornalista e, di conseguenza, al direttore.

Infatti, in relazione ad un argomento di sicuro interesse pubblico, sul quale era in corso un ampio dibattito, anche sugli organi di stampa, un soggetto estremamente competente in materia veniva interpellato (nemmeno per la prima volta) e le sue affermazioni erano correttamente riportate, non essendo mai state smentite in alcuna forma. Quindi, si tratta proprio di un caso in cui, le dichiarazioni riportate, dì per sé, indipendentemente cioè dall'analisi sulla fondatezza dei fatti presupposti (che in tal caso non compete al giornalista) meritano di essere comunque diffuse, in ossequio al diritto -dovere di informare. E ciò, come proprio con riferimento «alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese

In altri termini, l'ipotesi in esame rientra perfettamente nella fattispecie di cui le Sezioni Unite stabiliscono la penale irrilevanza della condotta della giornalista: nel caso di intervista, resa da persona competente su un argomento di pubblico interesse, il giornalista che si limita a riportare con precisione quanto gli. viene riferito non è "punibile" se il fatto stesso che quel determinato soggetto abbia fornito quelle particolari dichiarazioni costituisce una notizia, cioè una informazione utile ai lettori per formarsi un'opinione. La verità o meno di tali affermazioni o comunque dei fatti posti alla base della critica non devono essere ulteriormente controllati.

Le critiche del Prof. Palazzi, cioè di uno dei più autorevoli ed ascoltati teologi e rappresentanti della comunità islamica in Italia, nei confronti di alcuni gruppi appartenenti alla medesima religione, che pretenderebbero di accreditarsi "agli occhi" dell'amministrazione dello Stato per negoziare intese ed accordi, qualsiasi posizione egli assuma, sono comunque di pubblico interesse. La sua conoscenza dell'ambiente ed il suo ruolo ne fanno uno dei personaggi più influenti del "mondo" musulmano a livello internazionale e questo è sufficiente perché, lo si ripete, in particolare sul tema di cui si discute, non possano sorgere seri dubbi circa la rilevanza delle sue opinioni e dunque la opportunità (rectius la "necessità") che, di qualsiasi tenore esse siano, il giornalista le divulghi.

Entrando, poi, ma solo per un attimo, nel merito delle dichiarazioni del Prof. Palazzi, va comunque sottolineato che le stesse hanno, anche ad un occhio meno esperto di quello dell'indagata, se non altro il crisma della verosimiglianza. Questa la tesi più volte espressa dall'intervistato, anche nel pezzo oggetto di querela, sia pure in estrema sintesi, è questa: se lo Stato italiano ha la necessità di avere un solo interlocutore in rappresentanza della comunità islamica per definire accordi, concedere finanziamenti o benefici (ad esempio di tipo fiscale) deve porre molta attenzione nella scelta di tale soggetto. Infatti, sostiene il Prof. Palazzi, esistono gruppi, come ad esempio l'UCOII, che, in linea con l'ideologia dei "Fratelli Musulmani", non hanno del tutto ripudiato l'uso della violenza (quando non del vero e proprio terrorismo) come forma di lotta politica, tanto è vero che approvano apertamente la condotta di Hamas, movimento oggi al Governo in Palestina ma di cui è nota la storia, punteggiata di attentati sanguinosi.

Tale tesi non si discosta molto da quanto Magdi Allam dichiarava in un'intervista resa a "L'opinione" di venerdì 29 luglio 2005 ed esprimeva in quattro articoli pubblicati dal 25 al 28 di luglio del 2005, sul "Corriere della Sera", nei quali osservava con preoccupazione la "vicinanza" ideologica dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche d'Italia appunto con i "Fratelli Musulmani". In relazione, rispettivamente, all'intervista ed ai quattro articoli, in seguito a querele sporte dai rappresentanti dell'UCOII, sono stati iscritti due procedimenti penali (il primo dalla Procura di Roma, il secondo da quella di Milano) a carico, tra l'altro, dell'editorialista del "Corriere della Sera". Al termine delle indagini, tuttavia, anche in virtù dell'attività difensiva, i due Pubblici Ministeri hanno ritenuto di chiedere l'archiviazione con due provvedimenti che qui si ritiene opportuno allegare in quanto utili elementi di prova anche nel presente procedimento.

Pare, quindi, di avere sufficientemente dimostrato come l'intervista, anche volendo ritenere le affermazioni ivi contenute diffamatorie, rispetti i canoni del diritto di cronaca, per come insegna la giurisprudenza essi debbano essere applicati in questa ipotesi. In ogni caso, le dichiarazioni del Prof. Palazzi, pur critiche nei confronti dell'UCOII, prendono le mosse da fatti veri, come dimostrano le richieste di archiviazione presentate dai magistrati inquirenti nell'ambito di altri due procedimenti per diffamazione originati da altrettante querele presentate per affermazioni analoghe, in virtù di documentazione che, per completezza, si allega alla presente istanza.

Si tratta di uno stralcio di quanto allegato alle memorie difensive nei due procedimenti menzionati (in particolare documenti che attestano lo stretto rapporto fra l'UCOII e i "Fratelli Musulmani" e le posizioni assunte dall'UCOII nei confronti del terrorismo) e dell'interrogatorio reso davanti al P.M. romano da Magdi Allam.

Si insiste, quindi, affinché la Procura voglia chiedere l'archiviazione del procedimento.

Con ossequio.

Milano, 23 giugno 2006

Avv. Caterina Malavenda

 

 

Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Roma

 

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt.408/411c.p.p. –

 

Al Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale dì Roma

 

Il Pubblico Ministero dott. Marcello CASCINI,

Letti gli atti del procedimento penale n. 40827/05N RG PM.

Nei confronti di: DIACONALE + 2;

per i reati di cui agli artt. 595 c.p. e 13 L 47/3 94S, osserva quanto segue.



Nell'escussione innanzi al P.M. l'ALLAM ha dato conto delle sue affermazioni, punto per punto, dimostrando con ampia ed accurata documentazione che effettivamente l'UCOII e/o i suoi principali  esponenti da un lato hanno mostrato di condannare il terrorismo, dall'altro hanno operato però distinzioni, di fatto, tra terrorismo cattivo e terrorismo "meno cattivo"; nonché in alcune occasioni (v. l'importante documentazione difensiva prodotta sul punto), si sono schierati ai fianco dei "Fratelli Musulmani", organizzazione della quale fa parte HAMAS (la quale HAMAS si vanta, notoriamente, di far esplodere tramite i “Kamikaze" autobus civili israeliani, con  all'interno  donne e bambini: che ciò avvenga in risposta ad episodi altrettanto sanguinosi non rileva, nel presente procedimento).

 

Orbene la tesi dell'ALLAM che qualsiasi attentato, a prescindere da chi lo compie, sia sempre da condannarsi è condivisa da tutte le persone di buon senso e la sua fondatezza e ragionevolezza è tale che non abbisogna, si spera, di spiegazioni ulteriori.

 

Del resto, tornando all'UCOII, effettivamente l'intervista dell'ALLAM è successiva di pochi giorni  ad una vasta operazione antiterrorismo del ROS dei carabinieri, che ha operato perquisizioni nei confronti di svariati esponenti dell’UCOII, incluso proprio il querelante DACHAN (v. gli articoli di giornale allegati sul punto da ALLAM).

 

Quindi alla luce di tutto quanto sopra l'intervista dell'ALLAM appare basarsi su fatti veri e comunque risulta espressione di legittima  opinione e critica,  non oltrepassando la soglia del penalmente  lecito in campo giornalistico.

 

Quanto alla responsabilità dell'intervistatore e del direttore, occorre sottolineare l’interesse pubblico per la notizia resa, indubbiamente tale da sollecitare l'attenzione del lettore, e la sostanziale rispondenza al vero - quanto ai fatti - delle notizie fornite, come sopra evidenziato. Tutto ciò premesso, non si ritiene che le frasi contenute nell’articolo in questione possano essere considerate diffamatorie (soprattutto se lette alla luce del complessivo contenuto dell'articolo e della notizia resa), e comunque tali da superare la soglia del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca.

 

Ed invero, le affermazioni espresse nell'articolo certamente non trasmodano in espressioni scorrette o volgari.

 

Ritenuto pertanto che non si configurano elementi idonei al promovimento dell'azione penale in considerazione del fatto che gli indagati (intervistato, intervistatore e direttore) non hanno travalicato i limiti della deontologia dell'informazione;

 

Visti gli artt. 408/411 c.p.p.,

 

CHIEDE

 

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

 

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e per gli avvisi ex art. 408 c.p.p..

 

Roma 22.11.2005

 

 

 

Il Procuratore della Repubblica

 

 

Dott. Marcello CASCINI – Sost.

 

 

Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

 

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt.408/411c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

 

Al Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale dì Milano

 

 

 

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all' art. 335 c.p.p. in data il 03 ottobre 2005 nei confronti di:

-           MAGDI Allam, nato il 22 aprile 1952 a Il Cairo (EGITTO);

-           MIELI Paolo, nato il 25 febbraio 1949 a Milano

difesi dal legale di fiducia aw. MALAVENDA Caterina, del foro di Lodi, con studio in Milano, via Podgora nr. 13

per le ipotesi di reato:

MAGDI Allam

artt. 81 cpv, 595 co. 1-2-3 C.P., 13 Legge 47/1948 commesso in Milano il 25-26-27-28 luglio 2005

MIELI Paolo

art. 57 CP in relazione agli artt.595 C.P. e 13 Legge 47/1948 commesso in Milano il 25-26-27-28 luglio 2005

RELEVATO

- che in data 25-26-27-28 luglio 2005, venivano pubblicati da MAGDI Allam sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" articoli che trattavano i rapporti tenuti dalla Comunità Islamica Italiana e dai vertici della U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia) in cui la parte offesa DACHAN Mohamed Nour riveste rispettivamente la carica di rappresentante e dì presidente, con organizzazioni antioccidentali, antiliberali e terroristiche come i "FRATELLI MUSULMANI";

- che occorre, al fine di delineare al meglio quanto si andrà ad esporre, precisare come l'organizzazione "FRATELLI MUSULMANI", nota organizzazione Integralista Islamica, si richiami ad una rigorosa applicazione dei precetti coranici sia nella vita individuale che nell'organizzazione sociale, propugnando un ritorno alle origini e battendosi contro ogni contaminazione con l'occidente;

- che l'indagato MAGDI si sia convinto di quanto da lui pubblicato, fornendo ai lettori documenti ineccepibili su cui crearsi una propria opinione circa la vicinanza dell'U.CO.I.I. alla formazione "FRATELLI MUSULMANI" della quale fa parte anche "HAMAS", nota organizzazione terroristica operante nel mondo che per far prevalere i propri principi è noto che si serva di Kamikaze, che si fanno esplodere andando a colpire non solo obiettivi militari ma anche quelli civili, senza distinzione tra adulti e bambini, civili e militari;

- che questo suo convincimento si è radicato nel tempo, proprio perché sia il querelante che le organizzazione da lui presiedute non hanno mai provato di aver preso esplicitamente le distanze dal citato movimento integralista islamico, andando così a condannare i principi da esso sostenuti e propugnati. In tal senso occorre evidenziare quanto il segretario nazionale dell'U.C.O.I.I. Hamza Roberto Piccardo sia stato molto esplicito, nella lettera aperta al Ministro dell'Interno On. Beppe P1SANU, nell'indicare che è indubbio che il pensiero dei Fratelli Musulmani influenzi molti musulmani nel mondo ed anche in Italia, aggiungendo che alcuni tentano di escludere i fautori di questa corrente ideale dal novero di coloro che potranno e dovranno partecipare all'elaborazione di una relazione costruttiva e duratura tra la comunità Islamica in Italia e il suo Stato, portando così ad una estrema radicalizzazione del proprio pensiero; che sul sito gestito dalla U.C.O.I.I. appaiono numerosi articoli e riferimenti che rendono evidente il legame con Qaradawi teorico dei Fratelli Musulmani, che predica l'ideologia violenta nei confronti dell'occidente; che giova precisare come in diversi convegni tenuti in Italia e nel mondo, alcuni rappresentanti della U.C.O.II. (PICCARDO e DACHAN) vi abbiano preso parte unitamente a noti esponenti dei "FRATELLI MUSULMANI", giungendo a sottoscrivere con essi comunicati che avvaloravano le idee propugnate dal movimento in questione a proposito di attentati e dei terroristi; ed inoltre che l'ideologia del U.C.O.I.I. manifestata dai propri leader in diverse interviste, trasmissioni televisive e pubblicazioni, sia tutta improntata indirettamente a sostenere il movimento oltranzista "FRATELLI MUSULMANI";

- che del resto le idee manifestate dal giornalista MAGDI Allam nella sue pubblicazioni, hanno trovato riscontro anche in una vasta operazione antiterrorismo del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, che hanno portato ad operare perquisizioni nei confronti di svariati esponenti dell’U.C.O.I.I. incluso proprio il querelante DACHAN;

- che il giornalista in questione ha espresso la propria opinione in maniera forte e appassionata, basando la propria critica su fatti noti, precisi e circostanziati così come indicato nella memoria difensiva presentata a questo Ufficio, dove ha dimostrato con una ampia ed accurata documentazione che effettivamente U.C.O.I.I. e/o i suoi principali esponenti hanno si da un lato mostrato di condannare il terrorismo, ma dall'altro hanno fatto distinzioni però tra terrorismo cattivo e terrorismo meno cattivo;

- che, proprio per tali motivazioni il medesimo ha cercato di mettere in guardia la società civile nonché le istituzioni nazionali sulla vicinanza tra l'U.C.O.I.I. e il movimento integralista "FRATELLI MUSULMANT, sostenendo nei suoi articoli che sia opportuno compiere attente indagini prima di individuare l'U.C.O.I.I. quale principale interlocutore per quanto riguarda i rapporti con i musulmani evidenziando inoltre che le moschee in Italia possano essere un serbatoio di Kamikaze e terroristi, e che la loro gestione sia affidata ad organismi è soggetti chiaramente ed inequivocabilmente al di sopra di qualsivoglia sospetto di vicinanza a formazioni che considerano il terrorismo e gli attentati una legittima forma di lotta;

- che, quindi alla luce di quanto sopra, occorre sottolineare l'interesse pubblico per le notizie rese, indubbiamente tali da richiamare l'attenzione del lettore e la sostanziale rispondenza al vero delle notizie fomite basate su fatti veri dei quali il MAGDI ha espresso una legittima opinione e critica, fa ritenere che le frasi contenute negli articoli in questione non possano essere considerate diffamatorie, e comunque tali da superare la soglia del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, ed invero, le affermazioni certamente non trasmodano in espressioni scorrette o volgari;

PERTANTO

si ritiene che non si configurino profili di illiceità idonei al promovimento dell'azione penale né per la diffamazione né per altri motivi penalmente rilevanti

RITENUTA

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Milano, 17 maggio 2006

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

 

Dott. Gaetano RUTA - Sost.

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