Studio Legale Bovio e Associati
20122 Milano -
Via Podgora, 13
ILL.MO
SIGNOR
SOSTITUTO
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Dott
Luigi Orsi
Il sottoscritto Avv. Caterina Malavenda, difensore di
MARIA LUISA AGNESE
e
SARA GANDOLFI
indagate nel procedimento in epigrafe indicato,
nell'ambito del quale è stato
notificato l'avviso di cui
all'art. 415 bis c.p.p., deposita la presente
memoria difensiva ed espone quanto segue.
1.
La
figura di Abdul Hadi Palazzi
Il Prof. Abdul Hadi Palazzi, intervistato dalla giornalista
Sara Gandolfi, nell'ambito
di una accesa polemica circa la possibilità di far accedere la comunità islamica al
meccanismo di finanziamento dell'8 per mille del "gettito irpef, di cui possono già
beneficiare altre confessioni, è un'autorità assoluta nel "mondo
islamico", non solo italiano.
Nato
a Roma nel 1961, dopo aver completato gli studi di filosofia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Shaykh Abdul
Hadi Massimo Palazzi ha completato la sua istruzione islamica presso
l'Università Islamica di al-Azhar (Cairo), ed al
Cairo ha ricevuto l'ijazah (autorizzazione alla
docenza) per la giurisprudenza islamica da Shaykh Husayn
al-Husayni al Khalwati e
quella per l'esegesi coranica da Shaykh Isma'il al-Azhari.
Rientrato in Italia, su autorizzazione del Gran Muftì d'Arabia Saudita Abul
Aziz Ibn Baz, nel 1987 ha ricevuto il Ph.D.
in Scienze Islamiche dall'Istituto-di Scienze e
Ricerche Islamiche di Napoli.
Nel
1982 ha aderito all'Associazione Musulmani Italiani (A.M.I.),
e due anni dopo è stato nominato Direttore del suo
Dipartimento Culturale. Nel 1987 l'A.M.I. lo ha ordinato come Imam
per la comunità di lingua italiana e nel 1989 lo ha eletto Segretario Generale dell'Associazione e membro del Consiglio Direttivo.
Nel
1991 è stato nominato Khalifah
(Vicario) per l'Italia dell'Ordine Sufi Qadiriyyah e ha fondato l'Istituto Culturale della Comunità
Islamica Italiana, divendone Direttore. Nel
1997 è stato eletto membro del Consiglio Internazionale della Root & Branch Association di Gerusalemme, nel cui ambito ha co-fondato - assieme al Dr. Asher
Eder - l'Associazione di Amicizia Islam-Israele,
di cui è co-presidente musulmano. Nel 2002 è stato
chiamato a partecipare all'Assemblea Internazionale dei Teologi Musulmani, svoltasi a Kuala Lumpur sotto gli auspici del Ministero degli Affari Religiosi
della Malaysia. Nel 2003 ha rassegnato le dimissioni dalPA.M.I.
e aderito al Consiglio di Fondazione dell'Assemblea Musulmana d'Italia, che
l'anno dopo lo ha nominato Segretario. Nel 2005 è stato scelto come membro
dell'International Advisory
Board dell'Intelligence Summit, organizzazione internazionale dedicata
all'analisi dello sviluppo dei movimenti terroristici.
Autore
di testi ed articoli in italiano, inglese e arabo, (tradotti in altre lingue
fra cui il francese, il tedesco, lo svedese, il malese e l'uzbeko)
ha svolto attività di consulente per documentari RAI
dall'Iran, dall'Iraq e dal Kurdistan. Cura la rassegna di vita religiosa della
Comunità islamica per "Studi Romani", trimestrale dell'Istituto
Nazionale di Studi Romani, e collabora col trimestrale statunitense
"Middle East Quarterly"
e col quotidiano romano "L'opinione".
E'
stato relatore e visiting professor in Turchia, in
Israele, negli Stati Uniti e in Canada e ha tenuto seminari e conferenze presso
l'UNESCO di Parigi, il Senato di Francia, il Sinedrio di Gerusalemme, il Counter-Terrorism Investigative Project di Washington e in
numerose università italiane e estere, fra cui
l'Università Ebraica di Gerusalemme, l'Università di Cambridge, la Kent Law School
dell'Università di Chicago, la Brandeis University,
l'Università di Toronto, l'Università del Texas e l'Università di Yale.
Un
suo profilo figura nell'enciclopedia online "Wikipedia"
in versione inglese, cioè quella più consultata a livello
mondiale.
Attualmente
è, tra l'altro, come detto,
segretario generale dell'Assemblea Musulmani
d'Italia, una delle congregazioni più rappresentative della comunità islamica in
Italia, come si può agevolmente rilevare consultando il relativo sito internet www.amislam.com.
Nella home page si trovano i riferimenti alla complessa ed articolata
attività dell'associazione nonché traccia degli innumerevoli interventi del Prof. Palazzi sulla stampa nazionale ed internazionale ed
alcune notizie circa la sua attività di
studioso e di divulgatore del pensiero islamico moderato in numerose parti del mondo. Tra gli altri, solo per citarne un modesto
esempio, spiccano la partecipazione al Summit dell'Intelligence tenutosi
nel febbraio 2006, l'invito a parlare Gerusalemme dal ricostituito Sinedrio e dalla Associazione di Amicizia Islam-Israele della Root & Branch Association nel
gennaio 2006, nonché un "tour" di conferenze nel 2004 in importanti
città degli Stati Uniti d'America.
Il
rilievo del Prof. Palazzi nella comunità islamica internazionale è dimostrato anche dall'attenzione
che gli dedica un osservatore attento, scrupoloso ed assai informato delle
questioni islamiche, come Magdi Allam. Il giornalista di origini egiziane, per
citare solo gli interventi coevi al "pezzo" oggetto di querela, nel
suo libro Bin Laden
in Italia (Mondatori, 2002) - incontri con leader islamici di varie
parti d'Italia - dedica l'ultima intervista proprio ad Abdul Hadi Massimo
Palazzi (ali. 3). Lo stesso Magdi Allam, il 28 aprile 2003, lo intervista su
"la Repubblica", ancora sulla possibilità di giungere-ad
un accordo fra le istituzioni dello Stato e rappresentanti della comunità
musulmana.
2. L'antefatto
dell'intervista oggetto del presente procedimento
La
vicenda da cui trae origine l'intervista, oggetto di questo procedimento, merita di essere, sia
pure per brevi cenni, delineata.
Il
5 giugno 2002 veniva pubblicata dal quotidiano "Libero" un'intervista
ad Abdul Hadi Palazzi a firma di Paolo Emilio Russo (ali. 5). Nel corso della
stessa, Palazzi contestava la proposta di inserire la comunità islamica fra quelle che il contribuente può indicare
affinché beneficino dell'8 per mille della annuale dichiarazione dei redditi.
Il
Prof. Palazzi lamentava, in sintesi, il concreto
rischio che tale denaro venisse consegnato, tramite un meccanismo in teoria
ineccepibile, per così dire, nelle mani sbagliate. Il
Governo italiano, infatti, aveva manifestato l'esigenza di trattare con un
unico interlocutore ("frutto" della mediazione fra le associazioni
presenti nel territorio italiano) per
condurre a termine proficuamente l'intera operazione. Tuttavia, fra i gruppi che
si erano proposti in questo ruolo, ve ne erano alcuni (tra cui proprio l'UCOII)
che destavano forti perplessità nel Prof. Palazzi per
quella che, secondo lo studioso, presentavano forti contiguità con le posizioni
di formazioni estremiste come Hamas o i Fratelli Musulmani. Il Palazzi, al contrario, è
noto per le proprie convinzioni moderate e per la condotta sempre
improntata alla ricerca di un dialogo interreligioso, estraneo a qualsiasi
tentazione fondamentalista.
La
possibilità di essere accomunati all'UCOII - o
comunque ad altre associazioni religiose
che non hanno preso le distanze in modo chiaro ed inequivocabile dalla
violenza come forma di lotta politica - e, dunque, la necessità di giungere ad
una sintesi di "compromesso" con soggetti dall'ideologia tanto
differente, induceva uno dei più autorevoli rappresentanti della comunità
religiosa, a rifiutare un simile "apparentamento". Il che
inevitabilmente complicava l'intera operazione: il Governo, infatti, in assenza
di una rappresentanza comune, avrebbe dovuto affrontare anche la difficoltà di
scegliere un interlocutore privilegiato. Ciò metteva evidentemente a
repentaglio un'intesa già accompagnata da polemiche di non poco conto.
Il
Prof. Palazzi, perfettamente consapevole di tale
ipotesi, dichiarava con chiarezza di preferire l'assenza di una intesa, rispetto
ad un accordo che comportasse finanziamenti a gruppi genericamente
"vicini", o comunque non manifestamente contrari, alle frange più estremiste del fanatismo religioso.
La
posizione assunta dal Prof. Palazzi, proprio per la
sua autorevolezza, non passava inosservata. Paolo Mieli citava proprio la sua
intervista in una delle risposte ai lettori, quando ancora era lui a curare,
dopo la scomparsa di Indro Montanelli, quella rubrica
del quotidiano (ali. 6). Qualche giorno dopo, lo stesso odierno coindagato precisava il proprio pensiero con una missiva
inviata ancora al futuro direttore del Corriere della Sera, il quale, a
sua volta, gli rispondeva (ali. 7). Ancora, alla fine di luglio interveniva,
sempre con una lettera a Paolo Mieli, cui quest'ultimo dava spazio e rispondeva
nella apposita sezione, Valdo Spini, firmatario di una proposta di legge sul
tema.
La
prima intervista, dunque, come dimostrato, aveva determinato alcune reazioni,
alimentando un forte dibattito sulla opportunità,
in generale, di addivenire ad un'intesa con la comunità musulmana per il
finanziamento attraverso il collaudato meccanismo dell'8 per mille e, in
particolare, sulla identità dell'interlocutore che, all'interno di tale
comunità, lo Stato italiano avrebbe dovuto necessariamente avere per
perfezionare l'accordo in parola.
Una
volta ospitate le diverse "voci" sul quotidiano, il direttore del
settimanale "Sette" decideva di pubblicare l'intervista di cui si
tratta, per riepilogare i temi di cui s'è
detto e dare la possibilità, a chi aveva per primo sollevato il problema, di
sviluppare il proprio pensiero, aggiungendo
ulteriori argomenti a sostegno della propria posizione.
3.
La
corretta applicazione del diritto di cronaca
Sarebbero
sufficienti le indicazioni fornite finora per dichiarare la condotta di
giornalista e direttore (anche a voler ritenere le affermazioni
dell'intervistato effettivamente diffamatorie nei confronti del querelante) scriminata dal diritto di cronaca.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nel caso di affermazioni diffamatorie
"a mezzo stampa", contenute in un'intervista, hanno stabilito che:
«la condotta del giornalista che,
pubblicando il testo di un'intervista vi riporti, anche se "alla
lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto
oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata
dall'esercizio del diritto di cronaca, in
quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare
veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia,
essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé
dell'intervista in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto
in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse
pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del
singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca,
l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice
di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità» (Cassazione penale,
sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140 Galiero e
altro, in Cass. pen. 2002, pp. 98 e ss.).
Nella
fattispecie, come si è dimostrato, sussistono tutti i
parametri che, secondo la più autorevole giurisprudenza, consentono di ritenere
legittima la condotta ascritta alla giornalista e, di conseguenza, al
direttore.
Infatti, in relazione ad un argomento di sicuro
interesse pubblico, sul quale era in corso un ampio dibattito, anche sugli
organi di stampa, un soggetto estremamente competente in materia veniva
interpellato (nemmeno per la prima volta) e le sue affermazioni erano
correttamente riportate, non essendo mai state smentite in alcuna forma.
Quindi, si tratta proprio di un caso in cui, le dichiarazioni riportate, dì per sé, indipendentemente cioè dall'analisi sulla fondatezza dei
fatti presupposti (che in tal caso non compete al giornalista) meritano di essere comunque
diffuse, in ossequio al diritto -dovere
di informare. E ciò, come proprio con riferimento «alla qualità dei soggetti
coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le
dichiarazioni sono rese
In
altri termini, l'ipotesi in esame rientra perfettamente nella fattispecie di
cui le Sezioni Unite stabiliscono la penale
irrilevanza della condotta della giornalista: nel caso di intervista,
resa da persona competente su un argomento di pubblico interesse, il
giornalista che si limita a riportare con precisione quanto gli. viene riferito
non è "punibile" se il fatto
stesso che quel determinato soggetto abbia fornito quelle particolari dichiarazioni costituisce una notizia,
cioè una informazione utile ai lettori per formarsi un'opinione. La
verità o meno di tali affermazioni o comunque dei fatti posti alla base della critica non devono essere
ulteriormente controllati.
Le
critiche del Prof. Palazzi, cioè di uno dei più autorevoli ed ascoltati teologi e
rappresentanti della comunità islamica in Italia, nei confronti di alcuni
gruppi appartenenti alla medesima
religione, che pretenderebbero di accreditarsi "agli occhi" dell'amministrazione
dello Stato per negoziare intese ed accordi, qualsiasi posizione egli assuma,
sono comunque di pubblico interesse. La sua conoscenza dell'ambiente ed il suo ruolo ne fanno uno dei personaggi più
influenti del "mondo" musulmano a livello internazionale e
questo è sufficiente perché, lo si ripete, in particolare sul tema di cui si discute, non possano sorgere seri dubbi circa la
rilevanza delle sue opinioni e dunque la opportunità (rectius la "necessità") che, di qualsiasi
tenore esse siano, il giornalista le divulghi.
Entrando,
poi, ma solo per un attimo, nel merito delle dichiarazioni del Prof. Palazzi, va
comunque sottolineato che le stesse hanno, anche ad un occhio meno esperto di
quello dell'indagata, se non altro il crisma della verosimiglianza. Questa la
tesi più volte espressa dall'intervistato,
anche nel pezzo oggetto di querela, sia pure in estrema sintesi, è questa: se lo Stato italiano ha la necessità di avere un
solo interlocutore in rappresentanza della
comunità islamica per definire accordi, concedere finanziamenti o benefici
(ad esempio di tipo fiscale) deve porre molta attenzione nella scelta di tale
soggetto. Infatti, sostiene il Prof. Palazzi,
esistono gruppi, come ad esempio l'UCOII, che, in linea con l'ideologia dei
"Fratelli Musulmani", non hanno del tutto ripudiato l'uso della
violenza (quando non del vero e proprio terrorismo) come forma di lotta politica, tanto è vero che approvano apertamente
la condotta di Hamas, movimento oggi al Governo in
Palestina ma di cui è nota la storia, punteggiata di attentati sanguinosi.
Tale
tesi non si discosta molto da quanto Magdi Allam dichiarava in un'intervista
resa a "L'opinione" di venerdì
29 luglio 2005 ed esprimeva in quattro articoli pubblicati dal 25 al 28 di
luglio del 2005, sul "Corriere della Sera", nei quali osservava con
preoccupazione la "vicinanza" ideologica dell'Unione delle Comunità e
Organizzazioni Islamiche d'Italia appunto con i "Fratelli Musulmani".
In relazione, rispettivamente, all'intervista ed ai quattro articoli, in
seguito a querele sporte dai rappresentanti dell'UCOII, sono stati iscritti due
procedimenti penali (il primo dalla Procura di Roma, il secondo da quella di
Milano) a carico, tra l'altro, dell'editorialista del "Corriere della
Sera". Al termine delle indagini, tuttavia, anche in virtù dell'attività
difensiva, i due Pubblici Ministeri hanno ritenuto di chiedere l'archiviazione
con due provvedimenti che qui si ritiene opportuno allegare in quanto utili
elementi di prova anche nel presente procedimento.
Pare,
quindi, di avere sufficientemente dimostrato come l'intervista, anche volendo ritenere le affermazioni ivi contenute
diffamatorie, rispetti i canoni del diritto di cronaca, per come insegna
la giurisprudenza essi debbano essere applicati in questa ipotesi. In ogni
caso, le dichiarazioni del Prof. Palazzi, pur
critiche nei confronti dell'UCOII, prendono le mosse da fatti veri, come
dimostrano le richieste di archiviazione presentate dai magistrati inquirenti
nell'ambito di altri due procedimenti per
diffamazione originati da altrettante querele presentate per affermazioni
analoghe, in virtù di
documentazione che, per completezza, si allega alla presente istanza.
Si
tratta di uno stralcio di quanto allegato alle memorie difensive nei due
procedimenti menzionati (in particolare documenti che attestano lo stretto
rapporto fra l'UCOII e i "Fratelli Musulmani" e le posizioni assunte
dall'UCOII nei confronti del terrorismo) e dell'interrogatorio reso davanti al
P.M. romano da Magdi Allam.
Si
insiste, quindi, affinché la Procura voglia chiedere
l'archiviazione del procedimento.
Con
ossequio.
Milano, 23 giugno 2006
Avv.
Caterina Malavenda
Procura della
Repubblica
presso
il Tribunale ordinario di Roma
RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE
-
artt.408/411c.p.p. –
Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale dì Roma
Il Pubblico
Ministero dott. Marcello CASCINI,
Letti gli atti del procedimento
penale n. 40827/05N RG PM.
Nei confronti di: DIACONALE + 2;
per i reati di cui agli artt. 595 c.p. e 13 L 47/3 94S, osserva quanto segue.
Nell'escussione
innanzi al P.M. l'ALLAM ha dato conto delle sue affermazioni, punto per
punto, dimostrando con ampia ed accurata documentazione che effettivamente
l'UCOII e/o i suoi principali esponenti
da un lato hanno mostrato di condannare il terrorismo, dall'altro hanno operato
però
distinzioni, di fatto, tra terrorismo cattivo e terrorismo "meno
cattivo";
nonché in alcune occasioni (v. l'importante
documentazione difensiva prodotta sul punto), si
sono schierati ai fianco dei "Fratelli Musulmani", organizzazione
della quale fa parte HAMAS (la quale HAMAS si vanta, notoriamente, di far
esplodere tramite i “Kamikaze" autobus civili israeliani, con all'interno
donne e bambini: che ciò avvenga in risposta ad episodi altrettanto
sanguinosi non rileva, nel presente procedimento).
Orbene la tesi
dell'ALLAM che qualsiasi attentato, a prescindere da chi lo compie, sia
sempre da condannarsi è
condivisa da tutte le persone di buon senso e la sua fondatezza e
ragionevolezza è
tale che non abbisogna, si spera, di spiegazioni ulteriori.
Del
resto, tornando all'UCOII, effettivamente l'intervista dell'ALLAM è successiva di pochi
giorni ad una vasta operazione
antiterrorismo del ROS dei carabinieri, che ha operato perquisizioni nei
confronti di svariati esponenti dell’UCOII, incluso proprio il querelante
DACHAN (v. gli articoli di giornale allegati sul punto da ALLAM).
Quindi
alla luce di tutto quanto sopra l'intervista dell'ALLAM appare basarsi su
fatti veri e comunque risulta espressione di legittima opinione e critica, non oltrepassando la soglia del
penalmente lecito in campo
giornalistico.
Quanto alla
responsabilità
dell'intervistatore e del direttore, occorre sottolineare l’interesse
pubblico per la notizia resa, indubbiamente tale da
sollecitare l'attenzione del lettore, e la sostanziale rispondenza al vero -
quanto ai fatti - delle notizie fornite, come sopra evidenziato.
Tutto ciò premesso, non si ritiene che le
frasi contenute nell’articolo in questione possano
essere considerate diffamatorie (soprattutto se lette alla
luce del complessivo contenuto dell'articolo e della notizia resa), e comunque
tali da superare la soglia del legittimo esercizio del diritto di critica e di
cronaca.
Ed
invero, le affermazioni espresse nell'articolo certamente non trasmodano in
espressioni scorrette o volgari.
Ritenuto pertanto
che non si configurano elementi idonei al promovimento
dell'azione penale in considerazione del fatto che gli indagati (intervistato,
intervistatore e direttore) non hanno travalicato i limiti della deontologia
dell'informazione;
Visti gli artt. 408/411 c.p.p.,
CHIEDE
disporsi l'archiviazione
del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio
Ufficio.
Manda
alla Segreteria per quanto di competenza e per gli avvisi ex art. 408 c.p.p..
Roma 22.11.2005
Il
Procuratore della Repubblica
Dott. Marcello CASCINI –
Sost.
Procura della
Repubblica
presso
il Tribunale ordinario di Milano
RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE
-
artt.408/411c.p.p., 125 e 126 D.Lv.
271/89 -
Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale dì Milano
Il Pubblico Ministero
visti gli atti del procedimento penale indicato in
epigrafe, iscritto nel registro di cui all' art. 335 c.p.p. in data il 03
ottobre 2005 nei confronti di:
-
MAGDI Allam,
nato il 22 aprile 1952 a Il Cairo (EGITTO);
-
MIELI Paolo,
nato il 25 febbraio 1949 a Milano
difesi dal legale di fiducia aw.
MALAVENDA Caterina, del foro di Lodi, con studio in Milano, via Podgora nr. 13
per le ipotesi di reato:
MAGDI Allam
artt.
81 cpv, 595 co. 1-2-3 C.P., 13 Legge 47/1948 commesso in Milano il 25-26-27-28
luglio 2005
MIELI Paolo
art. 57 CP in relazione agli artt.595 C.P. e 13 Legge 47/1948 commesso in Milano il
25-26-27-28 luglio 2005
RELEVATO
- che in data 25-26-27-28 luglio 2005, venivano
pubblicati da MAGDI Allam sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA"
articoli che trattavano i rapporti tenuti dalla Comunità Islamica Italiana e dai vertici
della U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità ed
Organizzazioni Islamiche in Italia) in cui la parte offesa DACHAN Mohamed Nour riveste
rispettivamente la carica di rappresentante e dì presidente, con organizzazioni antioccidentali,
antiliberali e terroristiche come
i "FRATELLI MUSULMANI";
- che occorre, al fine di delineare al meglio quanto si
andrà ad esporre,
precisare come l'organizzazione
"FRATELLI MUSULMANI", nota organizzazione Integralista Islamica, si
richiami ad una rigorosa applicazione dei precetti coranici
sia nella vita individuale che nell'organizzazione sociale, propugnando un ritorno alle origini e
battendosi contro ogni contaminazione con l'occidente;
- che l'indagato MAGDI si sia convinto di quanto da
lui pubblicato, fornendo ai lettori documenti ineccepibili su cui
crearsi una propria opinione circa la vicinanza dell'U.CO.I.I.
alla formazione "FRATELLI
MUSULMANI" della quale fa parte anche "HAMAS", nota organizzazione terroristica operante nel mondo che per far
prevalere i propri principi è noto che si serva di Kamikaze, che si fanno esplodere
andando a colpire non solo obiettivi militari ma anche quelli civili, senza
distinzione tra adulti e bambini, civili e militari;
- che questo suo convincimento si è radicato nel tempo, proprio perché sia
il querelante che le organizzazione da lui presiedute non hanno mai provato di aver preso esplicitamente
le distanze dal
citato movimento integralista islamico, andando così a condannare i principi da esso sostenuti e propugnati. In tal senso
occorre evidenziare quanto il segretario nazionale dell'U.C.O.I.I.
Hamza Roberto Piccardo sia stato molto
esplicito, nella lettera aperta al Ministro dell'Interno On. Beppe P1SANU, nell'indicare che
è indubbio che il pensiero dei Fratelli Musulmani influenzi molti musulmani nel mondo ed anche in
Italia, aggiungendo che alcuni tentano
di escludere i fautori di questa corrente ideale dal novero di coloro che
potranno e dovranno
partecipare all'elaborazione di una relazione costruttiva e duratura tra la
comunità Islamica in
Italia e il suo Stato, portando così ad una estrema radicalizzazione
del proprio pensiero; che sul
sito gestito dalla U.C.O.I.I. appaiono numerosi
articoli e riferimenti che rendono evidente il legame con Qaradawi
teorico dei Fratelli Musulmani, che predica l'ideologia violenta nei confronti dell'occidente; che
giova precisare come in diversi convegni tenuti in Italia e nel mondo, alcuni
rappresentanti della U.C.O.II. (PICCARDO e DACHAN) vi
abbiano preso
parte unitamente a noti esponenti dei "FRATELLI MUSULMANI", giungendo a sottoscrivere con essi comunicati che
avvaloravano le idee propugnate dal movimento in questione a proposito di attentati e
dei terroristi; ed inoltre
che l'ideologia del U.C.O.I.I. manifestata dai propri leader in
diverse interviste, trasmissioni televisive e pubblicazioni, sia tutta improntata indirettamente a sostenere il movimento
oltranzista "FRATELLI MUSULMANI";
- che del resto
le idee manifestate dal giornalista MAGDI Allam nella sue pubblicazioni, hanno trovato
riscontro anche in una vasta operazione antiterrorismo del Raggruppamento
Operativo Speciale dei Carabinieri,
che hanno portato ad operare perquisizioni nei confronti di svariati esponenti dell’U.C.O.I.I. incluso proprio il querelante DACHAN;
- che il
giornalista in questione ha espresso la propria opinione in maniera forte e
appassionata, basando la propria critica su fatti noti, precisi e
circostanziati così come indicato nella memoria difensiva presentata a questo Ufficio, dove ha
dimostrato con una ampia ed accurata documentazione che effettivamente U.C.O.I.I.
e/o i suoi principali esponenti hanno si da un lato mostrato di condannare il
terrorismo, ma dall'altro hanno fatto distinzioni però tra terrorismo cattivo e terrorismo meno cattivo;
- che, proprio
per tali motivazioni il medesimo ha cercato di mettere in guardia la società civile nonché le istituzioni nazionali sulla vicinanza
tra l'U.C.O.I.I. e il movimento integralista "FRATELLI MUSULMANT, sostenendo
nei suoi articoli che sia opportuno compiere attente indagini prima di individuare l'U.C.O.I.I. quale principale interlocutore per quanto riguarda
i rapporti
con i musulmani evidenziando inoltre che le moschee in Italia possano
essere un serbatoio di Kamikaze e terroristi,
e che la loro gestione sia affidata ad organismi è soggetti chiaramente ed inequivocabilmente al di sopra di
qualsivoglia sospetto di vicinanza a formazioni che considerano il terrorismo e gli attentati
una legittima forma di lotta;
- che, quindi
alla luce di quanto sopra, occorre sottolineare l'interesse pubblico per le
notizie rese, indubbiamente tali da richiamare l'attenzione del lettore
e la sostanziale rispondenza al vero
delle notizie fomite basate su fatti veri dei
quali il MAGDI ha espresso una legittima opinione e critica,
fa ritenere che le frasi contenute negli articoli in questione non possano
essere considerate diffamatorie, e comunque tali da superare la
soglia del legittimo esercizio del diritto di critica e di
cronaca, ed invero, le affermazioni certamente non trasmodano in espressioni scorrette o
volgari;
PERTANTO
si ritiene che non si configurino profili di illiceità idonei al promovimento
dell'azione penale né per la diffamazione né per altri
motivi penalmente rilevanti
RITENUTA
quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto
gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei
a sostenere l'accusa in giudizio.
visti
gli artt. 408/411 c.p.p.,
125 D.Lv. 271/89
CHIEDE
che il Giudice per le indagini preliminari in sede
voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente
restituzione degli atti al proprio ufficio.
Milano,
17 maggio 2006
IL
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.
Gaetano RUTA - Sost.