Tribunale Civile e Penale di Milano
Sezione Giudice per le indagini preliminari
RG.N.R 3321/03
KG
GIP 213991/07
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
sentite le parti private alla udienza del 22.6.07;
Osserva
L'oggetto del procedimento è costituito dal contenuto di un
articolo apparso sul periodico "Sette" del Corriere della Sera in data 18.7.2002 in cui la
giornalista Sara GANDOLFI riportava una intervista al Professor SHAYKH ABDUL HADI PALAZZI,
relativa al finanziamento
del cosiddetto "otto per mille" alle comunità musulmane in Italia. L'intervistato denunciava il rischio che lo Stato potesse
finanziare, oltre alla organizzazione di
cui era rappresentante (Associazione Musulmani Italiani), quella denominata UCOII (Unione delle Comunità e
Organizzazioni Islamiche in Italia), da lui ritenuta legata al gruppo dei "fratelli musulmani", una
organizzazione internazionale che, secondo il PALAZZI, era indicata dagli USA come "dedita al sostegno
finanziario dei gruppi terroristi".
Nel prosieguo della intervista il PALAZZI precisava che:
-
la UCOII era la
sigla con cui agiva in Italia la associazione dei Fratelli Musulmani;
-
come tale, la
UCOII era una "filiale" della stessa "rete" di cui fa
parte, in Medio Oriente,
il noto gruppo estremista palestinese HAMAS;
-
da tale
"rete" era nata, per effetto di uno scisma interno, la stessa AL
QAEDA che, pur condividendo la stessa ideologia dei fratelli
musulmani, vi si differenziava solo per ragioni
metodologiche circa l'uso del terrorismo come arma politica;
-
AL QAEDA si
finanziava in Europa tramite la Banca dei Fratelli Musulmani di Lugano,
attraverso la quale transitavano i fondi della stessa UCOII;
-
La UCOII aveva
esaltato le azioni del gruppo di HAMAS, ivi compreso il metodo del suicidio
terroristico;
-
Nei rapporti
con lo Stato, in questo quadro, un ipotetico "Consiglio Islamico" rischiava di essere
composto in maggioranza assoluta da organizzazioni "perlomeno ideologicamente fiancheggiatrici del terrorismo".
***
In
primo luogo deve essere affrontata la questione, sollevata dalla difesa della
giornalista e del direttore del periodico, secondo cui il loro operato sarebbe scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca che
consente al giornalista di non rispondere per le affermazioni riportate nel corso di una
intervista quando la qualità dei
soggetti coinvolti, la materia della discussione
e il contesto in cui le dichiarazioni sono rese presentino profili di interesse
pubblico alla informazione.
Tale principio, come è noto, è stato puntualizzato dalla S.C. (Sezioni Unite
37140/01), di cui la difesa
ha riportato fedelmente e senza amputazioni - al contrario di quanto ha affermato la parte offesa - la massima ufficiale.
Nel corpo della motivazione la Corte ha precisato che
spetta al giudice, caso per caso, valutare:
a. l'effettivo
grado di rilevanza pubblica "dell'evento dichiarazione";
b. il contesto
valutativo e descrittivo in cui le dichiarazioni sono riportate;
c. la plausibilità e l'occasione delle dichiarazioni;
d. se il
giornalista non abbia agito come "dissimulato coautore" delle
dichiarazioni.
Nel caso specifico è indubbio, in primo luogo, che l'intervista del PALAZZI
era stata preceduta da
altri importanti articoli di stampa (riportati nella memoria della
difesa), alcuni provenienti da
autorevolissime firme del giornalismo italiano, in cui si dibatteva il
punto trattato nella
intervista, e cioè, se fosse opportuno destinare il finanziamento dello Stato
ad organizzazioni ideologicamente collegate al fondamentalismo
islamico. La discussione,
oltre tutto, aveva coinvolto noti personaggi politici ed esponenti della cultura politica (valga per tutti il
politologo PANEBIANCO, citato in una risposta alle lettere del giornalista MIELI) ed era
destinata a crescere per la ovvia importanza e attualità del tema della
integrazione della cultura islamica in una moderna società democratica.
Era, pertanto, di evidente rilevanza giornalistica
intervistare uno dei protagonisti di questo acceso
dibattito politico e culturale, riportandone fedelmente le motivazioni.
La "plausibilità" delle dichiarazioni era giustificata dal ruolo
dell'intervistato (presidente di una associazione musulmana diffusa a
livello nazionale) e dalla serietà
delle sue
affermazioni, tutte verificabili sul piano della storia politica recente dei
movimenti islamici.
Il
PALAZZI, in effetti, aveva incentrato tutte le sue dichiarazioni su una
presunta colleganza ideologica fra UCOII e
il gruppo fondamentalista del "Fratelli
Musulmani", già
noti alle cronache come il più importante e aggressivo gruppo di
opposizione egiziano alla
politica di quel governo (noto al grande pubblico, se non altro, per
l'uccisione del presidente SADAT del 1981).
La particolare posizione dell'intervistato, certamente informato
"dall'interno" sulla attività
dei movimenti politici islamici in Medio Oriente, rendeva perciò plausibili la sue affermazioni.
Era ovvio, infine, l'interesse pubblico di informare
dettagliatamente i lettori sul contenuto e sulle ragioni di una posizione già esplicitata in alcuni articoli apparsi sulla stampa nazionale (una intervista al giornale
"Libero" e una lettera al citato MIELI).
Sul punto si ricorda che l'importanza dell'intervistato,
secondo la S.C., non deve essere limitata alla sua
qualifica formale di "leader" di un gruppo o movimento, ma sullo specifico interesse "sociale" a
divulgare le sue opinioni.
Non vi sono dubbi, sotto questo profilo, sulla esistenza
di un preminente interesse pubblico della intervista, se non altro per la
attualità dei problemi che essa sollevava.
Vanno
pertanto accolte le tesi difensive sul ruolo dei giornalisti e conseguentemente
archiviata la loro posizione.
***
In
ordine, invece, alla posizione del PALAZZI si dà
atto che il ragionamento esposto nella intervista è di tipo storico e
politico e che le sue affermazioni - senza che si debbano
considerare, come tali, delle "verità" - trovano riscontro nei
documenti allegati dalla difesa.
Nella
memoria allegata alla difesa, in effetti, sono inclusi, oltre ad articoli e
brani di pubblicazioni provenienti da autori notoriamente ostili al fondamentalismo islamico (quali il noto giornalista MAGDI
ALLAM), anche:
-
documenti provenienti dalla stessa
UCOII in cui non si nega il rapporto con il movimento dei Fratelli Musulmani (con la precisazione che non si tratterebbe di un movimento
legato al terrorismo, ma di un gruppo con una ideologia
"riformista"),
-
un comunicato stampa della UCOII in cui
si pone in rilievo la partecipazione al congresso islamico in Italia di un parlamentare
egiziano, leader dei deputati legati ai Fratelli Musulmani;
-
i commenti positivi del Dr. PICCARDO, esponente della
UCOII, in merito alla vittoria di HAMAS nelle elezioni svoltesi nei
territori della autorità palestinese;
-
alcune frasi tratte da un libro del
noto giornalista Gad LERNER circa le posizioni del
citato PICCARDO in merito alla legittimità
delle azioni terroristiche contro lo
stato di Israele e alla giustificazione del martirio dei suicidi nei territori
occupati della Palestina.
Dalla
lettura di questa documentazione emerge un quadro preciso delle posizioni
ideologiche della UCOII e della sua vicinanza alle posizioni più radicali del mondo islamico, ivi compresa una sorta di "comprensione"
ideologica verso HAMAS, che è stata notoriamente favorevole all'uso del
terrorismo contro Israele.
Alla luce di questi
dati le affermazioni del PALAZZI, ovviamente discutibili sul piano politico,
storico e culturale, non appaiono censurabili sul piano penale perché:
1.
il ragionamento svolto
dall'intervistato si basa su circostanze storiche documentate;
2.
la accusa di
"legittimare" ideologicamente il terrorismo scaturisce da una analisi
politica dei documenti e delle dichiarazioni della UCOIII;
3.
questo giudizio politico non implica
una accusa di partecipazione ad attività
terroristiche;
4.
il richiamo alle accuse provenienti
dagli USA circa il sostegno finanziario dei Fratelli Musulmani al terrorismo
non coinvolge direttamente la UCOII
5.
l'intervista deve essere considerata
come una aspra critica alla UCOII per le sue posizioni politiche e deve
essere giudicata alla stregua di una legittima espressione del diritto di
critica.
P.Q.M.
visto
l'articolo 409, comma 6, c.p.p.,
ordina
l'archiviazione
del procedimento;
dispone
l'immediata
restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.
Manda
alla
cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 128 c.p.p..
Milano, 25 giugno 2007
il
Giudice per le Indagini Preliminari
Dr. Enrico MANZI