Tribunale Civile e Penale di Milano

Sezione Giudice per le indagini preliminari

 

RG.N.R 3321/03

KG GIP 213991/07

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento in epigrafe;

sentite le parti private alla udienza del 22.6.07;

Osserva

L'oggetto del procedimento è costituito dal contenuto di un articolo apparso sul periodico "Sette" del Corriere della Sera in data 18.7.2002 in cui la giornalista Sara GANDOLFI riportava una intervista al Professor SHAYKH ABDUL HADI PALAZZI, relativa al finanziamento del cosiddetto "otto per mille" alle comunità musulmane in Italia. L'intervistato denunciava il rischio che lo Stato potesse finanziare, oltre alla organizzazione di cui era rappresentante (Associazione Musulmani Italiani), quella denominata UCOII (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia), da lui ritenuta legata al gruppo dei "fratelli musulmani", una organizzazione internazionale che, secondo il PALAZZI, era indicata dagli USA come "dedita al sostegno finanziario dei gruppi terroristi".

Nel prosieguo della intervista il PALAZZI precisava che:

-          la UCOII era la sigla con cui agiva in Italia la associazione dei Fratelli Musulmani;

-          come tale, la UCOII era una "filiale" della stessa "rete" di cui fa parte, in Medio Oriente, il noto gruppo estremista palestinese HAMAS;

-          da tale "rete" era nata, per effetto di uno scisma interno, la stessa AL QAEDA che, pur condividendo la stessa ideologia dei fratelli musulmani, vi si differenziava solo per ragioni metodologiche circa l'uso del terrorismo come arma politica;

-          AL QAEDA si finanziava in Europa tramite la Banca dei Fratelli Musulmani di Lugano, attraverso la quale transitavano i fondi della stessa UCOII;

-          La UCOII aveva esaltato le azioni del gruppo di HAMAS, ivi compreso il metodo del suicidio terroristico;

-          Nei rapporti con lo Stato, in questo quadro, un ipotetico "Consiglio Islamico" rischiava di essere composto in maggioranza assoluta da organizzazioni "perlomeno ideologicamente fiancheggiatrici del terrorismo".

***

In primo luogo deve essere affrontata la questione, sollevata dalla difesa della giornalista e del direttore del periodico, secondo cui il loro operato sarebbe scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca che consente al giornalista di non rispondere per le affermazioni riportate nel corso di una intervista quando la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il contesto in cui le dichiarazioni sono rese presentino profili di interesse pubblico alla informazione.

Tale principio, come è noto, è stato puntualizzato dalla S.C. (Sezioni Unite 37140/01), di cui la difesa ha riportato fedelmente e senza amputazioni - al contrario di quanto ha affermato la parte offesa - la massima ufficiale.

Nel corpo della motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice, caso per caso, valutare:

a.  l'effettivo grado di rilevanza pubblica "dell'evento dichiarazione";

b.  il contesto valutativo e descrittivo in cui le dichiarazioni sono riportate;
c.  la plausibilit
à e l'occasione delle dichiarazioni;

d.  se il giornalista non abbia agito come "dissimulato coautore" delle dichiarazioni.

Nel caso specifico è indubbio, in primo luogo, che l'intervista del PALAZZI era stata preceduta da altri importanti articoli di stampa (riportati nella memoria della difesa), alcuni provenienti da autorevolissime firme del giornalismo italiano, in cui si dibatteva il punto trattato nella intervista, e cioè, se fosse opportuno destinare il finanziamento dello Stato ad organizzazioni ideologicamente collegate al fondamentalismo islamico. La discussione, oltre tutto, aveva coinvolto noti personaggi politici ed esponenti della cultura politica (valga per tutti il politologo PANEBIANCO, citato in una risposta alle lettere del giornalista MIELI) ed era destinata a crescere per la ovvia importanza e attualità del tema della integrazione della cultura islamica in una moderna società democratica.

Era, pertanto, di evidente rilevanza giornalistica intervistare uno dei protagonisti di questo acceso dibattito politico e culturale, riportandone fedelmente le motivazioni.

La "plausibilità" delle dichiarazioni era giustificata dal ruolo dell'intervistato (presidente di una associazione musulmana diffusa a livello nazionale) e dalla serietà delle sue affermazioni, tutte verificabili sul piano della storia politica recente dei movimenti islamici.

Il PALAZZI, in effetti, aveva incentrato tutte le sue dichiarazioni su una presunta colleganza ideologica fra UCOII e il gruppo fondamentalista del "Fratelli Musulmani", già noti alle cronache come il più importante e aggressivo gruppo di opposizione egiziano alla politica di quel governo (noto al grande pubblico, se non altro, per l'uccisione del presidente SADAT del 1981).

La particolare posizione dell'intervistato, certamente informato "dall'interno" sulla attività dei movimenti politici islamici in Medio Oriente, rendeva perciò plausibili la sue affermazioni.

Era ovvio, infine, l'interesse pubblico di informare dettagliatamente i lettori sul contenuto e sulle ragioni di una posizione già esplicitata in alcuni articoli apparsi sulla stampa nazionale (una intervista al giornale "Libero" e una lettera al citato MIELI).

Sul punto si ricorda che l'importanza dell'intervistato, secondo la S.C., non deve essere limitata alla sua qualifica formale di "leader" di un gruppo o movimento, ma sullo specifico interesse "sociale" a divulgare le sue opinioni.

 

Non vi sono dubbi, sotto questo profilo, sulla esistenza di un preminente interesse pubblico della intervista, se non altro per la attualità dei problemi che essa sollevava.

Vanno pertanto accolte le tesi difensive sul ruolo dei giornalisti e conseguentemente archiviata la loro posizione.

***

In ordine, invece, alla posizione del PALAZZI si dà atto che il ragionamento esposto nella intervista è di tipo storico e politico e che le sue affermazioni - senza che si debbano considerare, come tali, delle "verità" - trovano riscontro nei documenti allegati dalla difesa.

Nella memoria allegata alla difesa, in effetti, sono inclusi, oltre ad articoli e brani di pubblicazioni provenienti da autori notoriamente ostili al fondamentalismo islamico (quali il noto giornalista MAGDI ALLAM), anche:

-          documenti provenienti dalla stessa UCOII in cui non si nega il rapporto con il movimento dei Fratelli Musulmani (con la precisazione che non si tratterebbe di un movimento legato al terrorismo, ma di un gruppo con una ideologia "riformista"),

-          un comunicato stampa della UCOII in cui si pone in rilievo la partecipazione al congresso islamico in Italia di un parlamentare egiziano, leader dei deputati legati ai Fratelli Musulmani;

-          i commenti positivi del Dr. PICCARDO, esponente della UCOII, in merito alla vittoria di HAMAS nelle elezioni svoltesi nei territori della autorità palestinese;

-          alcune frasi tratte da un libro del noto giornalista Gad LERNER circa le posizioni del citato PICCARDO in merito alla legittimità delle azioni terroristiche contro lo stato di Israele e alla giustificazione del martirio dei suicidi nei territori occupati della Palestina.

Dalla lettura di questa documentazione emerge un quadro preciso delle posizioni ideologiche della UCOII e della sua vicinanza alle posizioni più radicali del mondo islamico, ivi compresa una sorta di "comprensione" ideologica verso HAMAS, che è stata notoriamente favorevole all'uso del terrorismo contro Israele.

Alla luce di questi dati le affermazioni del PALAZZI, ovviamente discutibili sul piano politico, storico e culturale, non appaiono censurabili sul piano penale perché:

1.  il ragionamento svolto dall'intervistato si basa su circostanze storiche documentate;

2.              la accusa di "legittimare" ideologicamente il terrorismo scaturisce da una analisi politica dei documenti e delle dichiarazioni della UCOIII;

3.              questo giudizio politico non implica una accusa di partecipazione ad attività terroristiche;

4.      il richiamo alle accuse provenienti dagli USA circa il sostegno finanziario dei Fratelli Musulmani al terrorismo non coinvolge direttamente la UCOII

5.      l'intervista deve essere considerata come una aspra critica alla UCOII per le sue posizioni politiche e deve essere giudicata alla stregua di una legittima espressione del diritto di critica.

P.Q.M.

visto l'articolo 409, comma 6, c.p.p.,

ordina

l'archiviazione del procedimento;

dispone

l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.

Manda

alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 128 c.p.p..

Milano, 25 giugno 2007

 

il Giudice per le Indagini Preliminari

                                       Dr. Enrico MANZI

 

 

 

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