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Bozza di Intesa fra la Repubblica Italiana |
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| e l'Assemblea Musulmana d'Italia | ||||
Preambolo
La Repubblica Italiana e l'Assemblea Musulmana d'Italia,
considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 gennaio 1950, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848 e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, i patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con la legge 25 ottobre 1977 n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione, senza discriminazione alcuna,
considerato che, in forza dell'art. 8, secondo e terzo comma, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze confessionali,
riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa, convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione islamica italiana, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
Articolo 1
In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione islamica in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
Il diritto in questione implica in particolare la facoltà del compimento dell'orazione rituale quotidiana entro i tempi d'obbligo, nonché l'osservanza del digiuno rituale diurno nei tempi prescritti.
Ai Musulmani ed all'Assemblea Musulmana d'Italia è garantita piena libertà di riunione e d'espressione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Gli atti relativi al magistero islamico, l'affissione, la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché delle sedi centrale e periferiche dell'Assemblea Musulmana d'Italia, nonché le raccolte di fondi ivi eseguite, sono liberi e non soggetti ad oneri.
In sede penale è assicurata la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e i culti.
Il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 si intende altresì come riferito alle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso.
Articolo 2
I membri del Consiglio direttivo dell'Assemblea Musulmana d'Italia, i responsabili di sedi locali e le guide titolari dei luoghi di culto sono ministri del culto islamico; è loro assicurato il libero esercizio del magistero ed essi non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Previa richiesta vidimata dall'Assemblea Musulmana d'Italia, i predetti ministri sono esonerati dal servizio militare e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi qualora membri del Consiglio direttivo o titolari di luogo di culto; gli altri ministri esercitano il loro magistero in seno alle forze armate.
L'Assemblea Musulmana d'Italia si impegna a rilasciare debita certificazione, attestante la qualifica di ministro del culto islamico.
Articolo 3
I Musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitino attività autonome o commerciali, i militari o coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di partecipare, su loro richiesta, alla preghiera congregazionale del venerdì nei luoghi di culto islamici. Tale diritto viene esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili necessità dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
Articolo 4
Alle seguenti festività o solennità islamiche si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 3:
- Festa della rottura del digiuno
- Festa del sacrificio
- Notte di al-Qadr
- Capodanno islamico
- Anniversario di Ashura
- Anniversario della nascita del Profeta Muhammad
- Anniversario del viaggio notturno e dell'ascensione.
La datazione di tali festività e solennità, regolata in base al calendario lunare dell'egira, è tempestivamente comunicata dall'Assemblea Musulmana d'Italia al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5
L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento nelle pratiche di culto.
Ai Musulmani che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente è riconosciuto, su richiesta, il diritto di rispettare le prescrizioni islamiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni ospitanti.
Articolo 6
La macellazione eseguita secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980.
Articolo 7
L'assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dai ministri del culto a tal fine designati, previo accordo tra l'Assemblea Musulmana d'Italia e le autorità competenti.
I militari musulmani hanno diritto, nei giorni e nei tempi fissati, di partecipare alle attività di culto che si svolgono nelle località in cui essi si trovano in ragione del loro servizio militare.
Qualora non esistano moschee, o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove essi prestano sevizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la moschea più vicina.
In caso di decesso in servizio di militari musulmani, il comando militare avvertirà l'Assemblea Musulmana d'Italia onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, lo svolgimento delle esequie conformemente al rito islamico.
Articolo 8
Ai ministri del culto islamico è assicurata l'assistenza spirituale ai musulmani ricoverati negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo.
L'accesso dei ministri di culto ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti competenti comunicano all'Assemblea Musulmana d'Italia le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
Articolo 9
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale a cura dei ministri del culto islamico. A tal fine l'Assemblea Musulmana d'Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri incaricati dell'assistenza spirituale nei diversi istituti. I ministri in questione sono compresi nel numero di coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, delle loro famiglie o dei ministri del culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa l'Assemblea Musulmana d'Italia di ogni richiesta in tal senso avanzata dai detenuti o dai loro familiari.
Articolo 10
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione, conformemente ai principi di pari dignità dei cittadini, senza distinzione di religione. E' esclusa ogni ingerenza sull'educazione e sulla formazione religiosa degli alunni musulmani.
Agli alunni musulmani non potrà essere in alcun modo imposta la partecipazione ad atti di culto o a lezioni di religione non conformi alla loro appartenenza confessionale.
Nell'ambito della flessibilità dell'orario scolastico, gli alunni musulmani che ne facciano richiesta hanno diritto a partecipare, una ora alla settimana, a lezioni di religione islamica tenute da personale docente abilitato e designato dall'Assemblea Musulmana d'Italia.
L'Assemblea Musulmana d'Italia comunicherà per tempo alle competenti autorità scolastiche la lista dei docenti di religione islamica abilitati.
Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti, onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in un altro giorno le prove fissate per il venerdì, ovvero in occasione delle festività o solennità islamiche di cui all'Articolo 4.
Quanto disposto nel comma precedente si applica inoltre alla datazione delle prove di concorso ed alle autorità competenti.
Articolo 11
In conformità col principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto all'Assemblea Musulmana d'Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione islamica.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento equipollente a quello delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quel che concerne l'esame di Stato.
Sono riconosciuti le lauree in scienze islamiche, in giurisprudenza islamica ed in esegesi coranica, come pure il diploma in scienze islamiche rilasciato dall'Istituto Culturale della Comunità Islamica Italiana, aderente all'Assemblea Musulmana d'Italia. I Musulmani in possesso di titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o Istituti di studi islamici esteri hanno diritto, previo esame, a chiedere l'equiparazione del titolo ed il rilascio di relativa certificazione.
Articolo 12
E' riconosciuta la facoltà di celebrazione e scioglimento di matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile in Italia, secondo la legge e la tradizione islamiche.
Articolo 13
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso dell'Assemblea Musulmana d'Italia.
Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi regioni e previo accordo con l'Assemblea Musulmana d'Italia.
Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio della sua funzione in tali edifici senza previo accordo con l'Assemblea Musulmana d'Italia, ed in ogni caso attenendosi al principio di non calpestare con le scarpe i luoghi destinati all'adorazione rituale.
Articolo 14
I piani regolatori cimiteriali prevedono, su richiesta della sede periferica dell'Assemblea Musulmana d'Italia competente per territorio, reparti speciali per la sepoltura dei defunti musulmani.
Alla sede periferica che faccia richiesta di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.
Le sepolture nei reparti islamici dei cimiteri comunali sono perpetue, in conformità della legge e della tradizione islamica.
Nell'ambito dei reparti in questione, è assicurata la facoltà di procedere all'orazione funebre prima dell'inumazione.
Articolo 15
Lo Stato e l'Assemblea Musulmana d'Italia collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio artistico, culturale, ambientale, architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islamismo in Italia.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento ed il godimento dei beni culturali islamici.
Alla Commissione è data notizia del reperimento dei beni di cui al primo comma.
Articolo 16
All'Assemblea Musulmana d'Italia è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
L'Assemblea Musulmana d'Italia è l'ente rappresentante della confessione islamica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'islamismo.
Essa cura e tutela gli interessi religiosi dei Musulmani italiani, promuove la conservazione delle tradizioni islamiche e dei beni culturali islamici, mantiene i contatti con le collettività e le istituzioni islamiche estere.
Articolo 17
Lo statuto dell'Assemblea Musulmana d'Italia è depositato presso il Ministero dell'Interno.
Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Assemblea presso il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla loro adozione.
Articolo 18
L'Assemblea Musulmana d'Italia deve iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
A tal fine l'Assemblea deposita il proprio statuto indicando le sedi centrale e periferiche, il cognome ed il nome degli amministratori, con menzione di quelli a cui è attribuita la rappresentanza.
All'Assemblea Musulmana d'Italia non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
Decorso il termine di cui al primo comma, l'Assemblea Musulmana d'Italia può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 19
L'attività di religione e di culto dell'Assemblea Musulmana d'Italia si svolge a norma di statuto, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Assemblea Musulmana d'Italia si svolgono sotto il controllo degli organismi competenti e a norma di statuto, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni e lasciti, per il conseguimento di legati da parte dell'Assemblea Musulmana d'Italia si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 20
La Repubblica Italiana prende atto che, secondo la tradizione islamica, le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.
Agli effetti delle leggi civili si considerano per altro:
a) attività di religione e di culto quelle dirette all'espletamento del magistero islamico, all'esercizio del culto, alla prestazione dei servizi rituali, alla formazione dei ministri di culto, allo studio dell'Islam e all'educazione islamica.
b) attività diverse da quelle di religione e di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali eventualmente anche a scopo di lucro.
Articolo 21
Agli effetti tributari l'Assemblea Musulmana d'Italia è equiparata agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.
Articolo 22
Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, destinate ad attività connesse, sono determinate dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n.865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruite con contributi regionali o comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono trascorsi almeno venti anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine d'intesa fra l'Assemblea Musulmana d'Italia e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine e con rilevanza determinata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti o i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
Articolo 23
La Repubblica Italiana prende atto che, a prescindere da donazioni, erogazioni e lasciti, le entrate dell'Assemblea Musulmana d'Italia sono costituite anche dall'ammontare del tributo islamico annuale, dovuto, a norma della tradizione islamica, da tutti i musulmani che si trovino nelle condizioni di imponibilità previste.
In considerazione delle finalità statutarie dell'Assemblea Musulmana d'Italia nei confronti degli aderenti, il predetto tributo annuale, versato all'Assemblea, relativo al periodo di imposta durante il quale è stato versato, è deducibile dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino alla concorrenza dell'aliquota fissata dalla legge.
Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.
All'Assemblea Musulmana d'Italia è riconosciuto, al pari delle altre comunità già ammesse, il diritto di percepire il contributo di legge pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
Articolo 24
Gli assegni corrisposti dall'Assemblea Musulmana d'Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Assemblea provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
Articolo 25
Il Presidente dell'Assemblea Musulmana d'Italia trasmette annualmente al Ministero dell'Interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'Articolo 23 e ne diffonde adeguata informazione.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli cui è stata assicurata una semplice integrazione.
b) l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme.
c) gli interventi per altre finalità statutarie, diversi dalla retribuzione dei ministri di culto.
Articolo 26
La Repubblica Italiana riconosce che la libertà di religione, così come definita dalla Dichiarazione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, implica il diritto ad un abbigliamento conforme ai precetti della religione professata dal cittadino. Per quanto attiene alle donne musulmane, la Repubblica Italiana riconosce che tale diritto alla libertà di religione implica la facoltà di adottare un abito che copra l'intero corpo, ad eccezione delle mani e del viso, e tutela questo diritto contro eventuali discriminazioni.
L'Assemblea Musulmana d'Italia riconosce che l'adozione di un abito che copra il viso, rendendo impossibile l'identificazione del soggetto, non è prescritta alle donne musulmane dai precetti islamici e costituisce una violazione di legge.
Articolo 27
I ministri del culto islamico di cui all'Articolo 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
Articolo 28
Ai ministri di culto dell'Assemblea Musulmana d'Italia è riconosciuta libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici copie del Corano ed altre pubblicazioni d'argomento religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.
Articolo 29
Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Assemblea Musulmana d'Italia ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 30
Ove una delle parti ravvisasse opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
Articolo 31
In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono i rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità con l'art. 8 della Costituzione, intese del caso fra il Governo e l'Assemblea Musulmana d'Italia.
Articolo 32
Le disposizioni di cui all'Articolo 23 si applicano a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 33
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.