
Statuto dell'Assemblea Musulmana d'Italia
(Approvato dall'Assemblea
Costituente il 16 febbraio 2004, modificato nell'Assemblea del 6 dicembre 2004)
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TITOLO I : DENOMINAZIONE - SCOPI - DURATA
Articolo 1
E' costituita una associazione democratica, religiosa, apartitica, apolitica e senza fini di lucro, denominata in italiano "Assemblea Musulmana d'Italia", in inglese "Italian Muslim Assembly" e in arabo "Ijtima`at al-Islamiyyah al-Italiyyah", e di seguito denominata Assemblea. L'Assemblea è identificata dalla sigla A.M.d'I. Le denominazioni in ciascuna delle tre lingue vanno intese come equivalenti.
Articolo 2
L'Assemblea professa la dottrina della Gente della Sunnah e del Consenso (Ahl as-Sunnah wa-l-Jama`ah) ed applica per la sua vita interna e per i rapporti fra gli iscritti i precetti della scuola giuridica sciafeita. Gli iscritti sono liberi di aderire alla scuola giuridica sunnita di appartenenza.
Articolo 3
La sede nazionale dell'Assemblea è in Roma. Eventuali mutamenti di sede nell'ambito del territorio nazionale non abbisognano di variazioni statutarie. Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni regionali e provinciali sul territorio nazionale.
Articolo 4
L'Assemblea si propone:
a) la difesa dell'immagine dell'Islam in Italia, la condanna dell'estremismo fondamentalista e la denuncia delle organizzazioni che istigano all'odio, alla violenza e al terrorismo sulla base di una lettura aberrante e deviante della religione islamica;
b) ampliare i consensi verso l'Islam e incrementare il dialogo interreligioso;
c) rafforzare ed intensificare i rapporti fraterni e di collaborazione con gli ebrei, i cristiani e le altre comunità religiose;
d) tutelare, assistere la minoranza islamica in Italia e rappresentarla nei confronti dello Stato, della società civile, degli Stati e delle organizzazioni religiose estere e degli organismi internazionali;
e) incentivare la conoscenza della cultura, della letteratura e dell'arte islamica da parte del pubblico italiano mediante iniziative culturali, accademiche o d'intrattenimento, eventualmente portate avanti in collaborazione con enti, organizzazioni, associazioni, centri di studio, scuole pubbliche o private o atenei;
f) adoperarsi per la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, sostenendo la lotta contro il terrorismo, la fame, la disoccupazione e l'emarginazione sociale;
g) intervenire a favore delle vittime di calamità naturali, fornendo mezzi ed assistenza alle stesse direttamente od anche in cooperazione con enti, organizzazioni o associazioni che perseguono tale scopo;
i) sostenere le iniziative politiche e culturali finalizzate alla diffusione della democrazia e del pluralismo nel mondo islamico;
l) incrementare la relazioni di cooperazione fra i musulmani, gli Stati Uniti d'America e lo Stato d'Israele.
Articolo 5
L'Assemblea, per il raggiungimento dei suoi fini sociali, promuove e favorisce, nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti, ogni attività nel campo morale, sociale, culturale ed economico, a tal fine contatta organi centrali e periferici, amministrazioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, privati, che abbiano analoghi interessi e finalità. L'Assemblea in particolare si propone di nominare consulenti, delegati ed esperti, prescelti anche tra non soci, di costituire centri operativi, organismi e delegazioni, indire conferenze, seminari, istituire circoli di cultura e documentazione, organizzare spettacoli, rappresentazioni, rassegne cinematografiche per una maggiore conoscenza dell'Islam in Italia, creando apposito un apposito ufficio di sviluppo, stampa e pubbliche relazioni. Si propone ancora di istituire borse di studio, organizzare viaggi, creare un organo di stampa ed effettuare quant'altro possa ritenersi di esclusivo interesse ai fini sociali, non esclusa l'istituzione di una fondazione per la costituzione di una o più moschee in Italia.
Articolo 6
La durata dell'Assemblea è fissata sino al 31 dicembre 2100 a datare dalla sua costituzione ed è rinnovabile.
TITOLO II : SOCI - AMMISSIONI - ESCLUSIONI
Articolo 7
I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, benemeriti, aderenti.
Sono soci fondatori, oltre i sottoscrittori dell'atto costitutivo, tutti i cittadini italiani di fede islamica i quali abbiano conseguita un'anzianità di sette anni, a decorrere dalla data della loro ammissione.
Sono soci sostenitori coloro i quali intendano a fini filantropici, contribuire economicamente al buon funzionamento ed al maggior sviluppo dell'Assemblea.
Sono soci benemeriti coloro i quali si siano distinti per atti, fatti, od azioni degne di particolare riconoscimento.
Sono infine soci aderenti, coloro che, pur non aderendo espressamente alla fede islamica, manifestino simpatia od anche interessamento per gli scopi sociali dell'A.M.d'I. La loro ammissione è a titolo gratuito.
Il possesso della cittadinanza italiana è condizione per l'adesione come socio fondatore, benemerito o aderente. I cittadini stranieri di fede islamica che siano regolarmente presenti in Italia a norma di legge possono chiedere l'ammissione in qualità di soci simpatizzanti.
Il socio simpatizzante ha diritto a fruire di tutti i servizi offerti dalla Assemblea, ad eccezione del diritto di elettorato attivo o passivo per la nomina degli organismi statutari.
Articolo 8
Per l'ammissione dei soci è necessario inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Questi decide a suo giudizio e con sua deliberazione circa l'ammissione.
Articolo 9
Con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere escluso il socio che non si attenga alle norme dello Statuto, del Regolamento ed a qualsiasi altra disposizione emanata da uno o più organi sociali. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri nel termine di dieci giorni dalla ricezione della decisione spedita a mezzo lettera raccomandata. E' invece escluso, ipso iure, il socio che denigri l'Assemblea o comunque svolga attività contrastante con i fini sociali.
TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 10
E' costituito dai contributi dei soci Fondatori, da quelli dei soci Sostenitori e da tutti gli altri contributi che possano pervenire all'Assemblea, da Enti, da Istituzioni, Organizzazioni, ecc., e da ogni altro provento derivante dalle attività che l'Assemblea intenda svolgere per il raggiungimento dei suoi fini.
TITOLO IV: ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 11
L'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) è riservata ai soci fondatori. Essa è convocata dal Presidente nella sede dell'Assemblea od in altra località ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, sentito il Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta uno dei soci Fondatori con atto motivato al Consiglio Direttivo.
Articolo 12
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno a mezzo lettera raccomandata ed in essa specificati gli argomenti da trattare, l'ora, la data ed il giorno dell'adunanza, lettera da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei soci, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Articolo 13
I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio.
Articolo 14
L'Assemblea è legalmente costituita e delibera, in prima convocazione con la presenza di metà dei soci più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di impedimento dal Vice Presidente.
Articolo 15
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti, elegge eventualmente una Presidenza onoraria composta da una o più persone. Ogni anno provvede inoltre ad approvare il bilancio sociale redatto dal Consiglio Direttivo; approva il regolamento interno, delibera infine su tutti gli altri oggetti attinenti al funzionamento dell'Assemblea e sottoposti al suo esame degli altri organi sociali.
Articolo 16
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Assemblea.
Articolo 17
Le Assemblee saranno pure validamente costituite, qualunque sia stata la procedura della convocazione, purché siano stati accettati da tutti gli altri intervenuti, gli intervenuti, gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Le deliberazioni delle Assemblee vincolano tutti i soci anche se dissenzienti.
Articolo 19
A decorrere dalla fondazione dell'Assemblea, l'A.M.d'I. e l'Istituto Culturale della Comunità Islamica Italiana divengono un'unica organizzazione, le cui attività si adeguano a quanto stabilito dal presente Statuto.
I soci fondatori dell'I.C.C.I.I. divengono soci fondatori dell'A.M.d'I. Sino al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'A.M.d'I. acquisisce la carica di Presidente Onorario dell'I.C.C.I.I., mentre il Direttore dell'I.C.C.I.I. viene nominato Segretario Generale dell'A.M.d'I.
Articolo 20
Ogni socio ha diritto ad un voto. Alle elezioni delle cariche sociali, si procede per alzata di mano; può procedersi invece a scrutinio segreto per tutte le altre deliberazioni.
Articolo 21
L'Assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da due membri. Il Consiglio Direttivo delibera validamente, con la partecipazione di tutti i componenti.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono trascritte in appositi libri e sottoscritte dai presenti.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri relativi sia all'ordinaria che alla straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo compete sviluppare il programma stabilito dall'Assemblea, vigilare sulla corretta attuazione, redigere il bilancio, il regolamento interno, accettare ed effettuare pagamenti, procedere ad acquisti, alienazioni o permute, richiedere aperture di crediti in conto corrente, accettare e rilasciare tratte, assegni, cambiali, assumere e liquidare personale, stabilire stipendi, salari, provvigioni, indennità o simili, rilasciare quietanze, proporre azioni giudiziarie ed amministrative in qualsiasi sede e grado, revocarle, nominare avvocati e procuratori e fare tutto quanto altro per legge gli competa.
Articolo 25
La legale rappresentanza dell'Assemblea, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 26
Il Presidente, salvo le limitazioni di legge, può delegare tutti od in parte dei propri poteri al Vice Presidente o, col consenso di quest'ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. Il Presidente infine autorizza l'istituzione di centri operativi, delegazioni, sezioni e nomina consulenti delegati ed esperti.
Articolo 27
Il Collegio dei Probiviri composto da tre membri anche non soci. Dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Ha la funzione di bonario compositore in controversie che potessero insorgere tra gli associati e tra questi e organi sociali. Il suo giudizio è inappellabile. Elegge tra i suoi membri un Presidente.
Articolo 28
I Revisori dei Conti sono nominati in numero di due. Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi controllano la esatta applicazione della legge, dello Statuto e la contabilità sociale.
TITOLO V: BILANCIO SOCIALE
Articolo 29
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 30
Alla chiusura di ciascun anno viene compilato un inventario di tutte le attività e passività dell'Assemblea, in base al quale e sulle risultanze contabili viene compilato il relativo bilancio. L'utile risultante, dedotta una riserva legale del dieci per cento (10%) verrà impiegato per il maggior sviluppo dell'Assemblea.
TITOLO VI: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 31
In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, l'attivo dell'Assemblea, sarà devoluto in opere di beneficenza.
Articolo 32
Per quant'altro non previsto nel presente Statuto ed Atto Costitutivo si fa espressamente riferimento alle norme del Codice vigente ed alle leggi speciali in materia.